C19/N


Commento


Riproduco un testo sulla obbligatorietà di vaccinazione [1] alla luce della sentenza n. 118/2020 della Corte Costituzionale [2] e precedenti :


Se c'è rischio non può esserci obbligatorietà

La Corte Costituzionale ha emesso di recente una nuova importante sentenza, la numero 118/2020, ribadendo un principio che già negli scorsi anni ha avuto modo di sottolineare più volte: la persona che, in seguito a un trattamento sanitario, obbligatorio o raccomandato che sia, ha avuto conseguenze negative per la sua integrità psico-fisica, ha diritto ad essere risarcita.

Prima di commentare questa sentenza facciamo però un rapido passo indietro, tanto per aver più chiara la situazione.
In Italia abbiamo una legge, la numero 210 del 25 febbraio 1992, che prevede l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Nel 2005 con la Legge n. 229/2005 è stato successivamente introdotto un ulteriore indennizzo. L’entità di tale indennizzo è notevolmente superiore rispetto a quello previsto dalla Legge n. 210/92, al quale si somma, ed è corrisposto “per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa”.
Nel 2012 (sentenza numero 107) la Corte Costituzionale ha poi stabilito che deve essere indennizzato non solo il soggetto danneggiato da vaccinazioni obbligatorie ma anche quello danneggiato da vaccinazioni raccomandate, quelle consigliate dalle autorità sanitarie.
Nel 2017 (sentenza numero 268), seguendo questa linea, la Consulta ha emanato una nuova sentenza riconoscendo il diritto all’indennizzo anche in caso di danni derivanti da vaccinazione antinfluenzale (di nuovo si parla di una vaccinazione raccomandata da parte delle autorità sanitarie pubbliche e non obbligatoria).

E veniamo a questa ulteriore recente pronuncia, la numero 118/2020, depositata il 23 giugno scorso: la Corte Costituzionale ribadisce nuovamente il principio che è riconosciuto l’indennizzo anche ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili riconducibili a vaccinazioni non obbligatorie, ma semplicemente “raccomandate” . Nel caso specifico dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 210/1992 nella parte in cui “non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa delle vaccinazioni.

Si legge nella sentenza: “La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale”.
Sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati.

Fin qui i fatti. Ora alcune considerazioni personali:
1) Tanto per cominciare vorrei ricordare che è’ “la collettività”, vale a dire siamo noi che paghiamo in caso di danni. Lo fa infatti il Ministero della salute o il personale sanitario che si è occupato della somministrazione del vaccino o la ASL di appartenenza del soggetto danneggiato (a seconda delle diverse casistiche). NON SONO le ditte produttrici del vaccino che risarciscono, come in teoria sarebbe logico e giusto. E’ lo Stato stesso che incredibilmente le ha sollevate da questa responsabilità.
(Per le complicanze di tipo irreversibile derivanti sia da vaccini obbligatori che consigliati si può parlare tanto di ‘indennizzabilità’ che di ‘risarcibilità’ a seconda che gli effetti indesiderati siano “non prevedibili e non evitabili” oppure “prevedibili e di conseguenza evitabili”. È proprio questa distinzione a fondare il discrimine tra indennizzabilità o risarcibilità degli stessi).
2) Siamo sempre noi che paghiamo il vaccino. Il vaccino non è MAI regalato, anche quando si dice che viene distribuito gratis. Lo paga lo Stato, cioè “la collettività”, con soldi che magari, laddove non fosse realmente utile e necessario, potrebbero essere spesi diversamente, sempre a beneficio della popolazione.
3) E’ da ipocriti affermare e far credere che i vaccini sono totalmente sicuri. Sono farmaci e vanno trattati al pari di tutti gli altri farmaci perché, come ogni trattamento medico, anche la vaccinazione può avere effetti indesiderati. Oltre a quelli di lieve entità e/o transitori, purtroppo, dalla somministrazione del vaccino possono derivare anche effetti gravi e permanenti.

Tra l’altro ci sono fattori di rischio di tipo genetico, biologico ed ambientale che rendono alcune persone più suscettibili di altre. Lo stesso Stato italiano ha preso atto, già da tempo, di questi fattori di rischio e ha promulgato – come appunto ricordato a inizio post – la L. 210/1992 che unitamente alla L. 229/2005, stabilisce un indennizzo per i danni da vaccinazione obbligatoria e poi istituito (D.M. 12.12.2003; D.M. 30.04.2015; Decreto 31.05.2019) un sistema di cosiddetta ‘Vaccinovigilanza’ che si occupa del monitoraggio degli eventi avversi che si verificano dopo la somministrazione di vaccini.Al riguardo ricordo che sono numerose le sentenze di vari tribunali che negli anni hanno riconosciuto il nesso causale tra somministrazione del vaccino e danni irreversibili, centinaia gli indennizzati solo in Italia. Ora, come appare evidente da tutte queste norme e sentenze, il rischio c’è. E se c’è rischio, non può esserci obbligatorietà.
Sulla base di ciò le iniziative che impongono l’obbligatorietà – anche quelle ultime di alcune Regioni in seguito all’emergenza-covid di voler rendere obbligatorio il vaccino per determinate categorie – sollevano parecchi dubbi e interrogativi: se la sicurezza non può essere garantita totalmente, in funzione di cosa è questa obbligatorietà? Di una efficace e necessaria profilassi o di un business farmaceutico?
4) Come recita l’articolo 32 della Costituzione nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, salvo l’eccezione data da una specifica “disposizione di legge”, che potrebbe derogare a questa regola, in casi particolari. TUTTAVIA, IN OGNI CASO, NON SI POSSONO VIOLARE I LIMITI DEL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.
Il fatto che sia previsto per legge un indennizzo per i danneggiati da vaccino – o le famiglie in caso di morte – non esonera lo Stato dal rispetto della persona umana. Anche perché nessuna somma di denaro potrà mai ripagare salute e vita rovinate per sempre. Quando ad ammalarsi è tuo figlio o una persona a te cara, che te ne importa delle statistiche? Quando accade questa tragedia, una famiglia è sconvolta definitivamente. Non è consolatorio sapere che si tratta di una ‘rara’ reazione avversa e nessun indennizzo o risarcimento sistemerà più le cose.
Se dunque uno Stato pretende di imporre ai suoi cittadini farmaci o trattamenti senza il loro consenso libero e informato, agisce contro i diritti umani fondamentali che appartengono a tutte le persone in ogni nazione civile. L’interesse della collettività non può annullare il diritto alla salute del singolo individuo.

Valentina Bennati

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Note

[1] : Giorgio Lo Grasso, Facebook, 26 febbraio 2021, [ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2944379689217833&id=100009374938571 ].
[2] : ''Sentenza 118/2020 (ECLI:IT:COST:2020:118)'', Corte Costituzionale, [ https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=118 ].

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{ prima pubblicazione del post su FB, l'8 aprile 2021 : [ 3 ]; su VK : [ 4 ] }.


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